User:Nicolò Hysi/sandbox

Teoria del reddito liquido

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Il concetto di reddito liquido

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Il reddito liquido è un metodo di tassazione che osserva il momento temporale di inizio e fine del periodo di imposta per determinare la base imponibile.[1]. Deriva dalle entrate e dalle uscite finanziarie che si verificano in un singolo periodo di imposta e corrisponde alla differenza positiva tra la disponibilità del periodo iniziale (t0) e finale (t1). Per determinare la base imponibile, le spese si potrebbero dedurre solo al momento del pagamento e si potrebbero tassare i ricavi solo quando vengono incassati. Il concetto dell’imposizione sui redditi di impresa diviene “chi paga deduce, chi incassa versa[2].

La sua applicazione è ipotizzabile per le grandi imprese che conservano le schede contabili delle disponibilità o per le imprese in contabilità semplificata, perché conservano l’estratto del conto corrente bancario. La liquidità è accertabile grazie a elementi scientifici contenuti nei conti correnti qualificati o su fatti reali che indicano la capacità di pagare il tributo e che semplificano i processi di riscossione e accertamento dell’imposta tramite controlli informatizzati.

L’applicazione del metodo di imposta liquida tutela la capacità effettiva di contribuire e non avvantaggia solo chi dispone di una liquidità sufficiente a far fronte all’obbligo di pagare il tributo. Si presenta come un modello di tassazione equo [3] che è in grado di includere la totalità dei consociati nel fenomeno impositivo, pur riuscendo ad adattarsi al caso singolo e alla diversità di contribuzione in maniera proporzionale al modificarsi dell’effettività capacità contributiva di ciascuno. Il sistema di imposizione liquida – anche denominato Liquid Income Taxation System – segue l’evoluzione della possibilità di contribuire durante l’intera vita del contribuente [4].

Conformemente al dettato costituzionale, con il sistema di imposizione liquida “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva quando diviene liquida e superiore al minimo vitale” [5], questo perché si rinvia il momento di riscossione della tassazione ad un momento in cui la capacità contributiva dei consociati è divenuta liquida, quindi effettiva.

Principio di cassa

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Nell’ambito della teoria del reddito liquido, il principio di cassa rappresenta una novità significativa e indispensabile nella determinazione del reddito imponibile. Il principio oggetto di analisi, in contrasto con il principio di competenza, si basa sul flusso reale di liquidità per determinare la base imponibile, quindi prende in esame le entrate e le uscite monetarie effettivamente percepite o sostenute.[6]

La determinazione del reddito tassabile in questo modo diverrebbe più trasparente e immediata; altresì risponderebbe a una sempre maggiore necessità di semplicità e certezza in un sistema tanto complesso come quello tributario.

Il sistema tributario è attualmente basato sul principio di competenza: tale principio assegna ricavi e costi al periodo in cui si formano, senza considerare quando vengono effettivamente pagati. Questo non parrebbe essere un problema in un contesto in cui l’economia funziona in maniera fisiologica, tuttavia in un contesto di crisi – come quello attuale – emergono i limiti di tale impianto, che diverrebbe addirittura incostituzionale. [7] Infatti si teorizza una sopravvenuta incostituzionalità del principio di competenza alla luce dell’art. 53 cost. che introduce il concetto della capacità contributiva per cui ogni cittadino deve concorrere alle spese pubbliche in ragione delle sue effettive capacità economiche. Il mutamento del contesto economico ha comportato tale sopravvenuta incostituzionalità in quanto il principio di competenza terrebbe in considerazione redditi presunti o maturati ma mai realizzati, rischiando in questo modo di tassare contribuenti su disponibilità non effettive. [8] Questo problema incide soprattutto su quelle piccole e medie imprese e contribuenti con scarsa liquidità, che rischiano di pagare tasse su redditi non ancora incassati, mettendo così in difficoltà la loro situazione finanziaria.

Questa teoria propone inoltre di applicare il principio di cassa nella determinazione del reddito, a prescindere da quale sia la dimensione o il tipo di attività svolta da società, enti o imprese individuali.[9]

Etica e scienza

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In questa teoria viene sottolineato come il principio di cassa è strettamente correlato a un’analisi più scientifica che etica. Infatti, se il principio di competenza si presta a giudizi etici – basati su un reddito potenziale e, dunque, su una valutazione soggettiva –, il principio in esame renderebbe più facile determinare in maniera incontrovertibile la base imponibile. Ciò si spiega sulla base del fatto che ‘la cassa’ è collegata ad evidenze bancarie oggettive dei flussi in entrata e in uscita.[10]

Le valutazioni soggettive rendono incerta l’applicazione della normativa tributaria e riducono la fiducia degli investitori, riducendo la certezza del diritto. Una simile impostazione porterebbe a incentivare maggiormente gli investimenti esteri, i quali dipendono dal grado di certezza del diritto. [11] Sarebbe dunque necessario abbandonare il criterio di maturazione che porta con se il criterio della valutazione e conseguentemente l’incertezza. La cassa non porta con se la valutazione, dunque riduce o addirittura elimina l’incertezza.

Va inoltre sottolineato il fatto che il principio di cassa essendo oggettivo, non solo risponde all’esigenza sollevata dal legislatore, con la legge delega n. 23/2014, di ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta, ma – di conseguenza – risponderebbe anche alla necessità di tassare esclusivamente i flussi monetari realmente avvenuti.[12][13]

Contrasto all'evasione fiscale

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La determinazione del reddito basata sui flussi finanziari rende meno probabili le manipolazioni contabili, tipiche del principio di competenza che si presta a valutazioni soggettive. Verrebbe altresì favorita la cooperazione tra fisco e contribuenti, in quanto la trasparenza che ne conseguirebbe, ridurrebbe la percezione di complessità, iniquità e la distanza a cui sono soggetti i contribuenti stessi nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Tale percezione porterebbe a un maggior favore da parte dei soggetti a contribuire alle obbligazioni fiscali.[14] Inoltre, il superamento di un sistema in cui coesistono differenti regimi giuridici, che conducono a trattamenti fiscali distinti per situazioni simili, comporterebbe almeno in parte la riduzione dell'elusione e dell'evasione, che si sviluppano proprio in un sistema eterogeneo di regimi fiscali. [15]

Vantaggi correlati al principio di cassa

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In sintesi, i vantaggi del sistema di tassazione basato sul reddito liquido sarebbero:

  • Maggiore aderenza alla capacità contributiva effettiva, garantendo che le imprese siano tassate solo quando dispongono effettivamente della liquidità per farlo.
  • Semplificazione del sistema tributario, eliminando la necessità di complesse valutazioni e stime tipiche del principio di competenza, come ammortamenti, accantonamenti per rischi futuri e valutazioni delle rimanenze.[16]
  • Maggiore certezza del diritto e riduzione del contenzioso.[17]
  • Stimolo agli investimenti, anche esteri.
  • Possibilità di generalizzare la sostituzione d'imposta, applicando ritenute alla fonte sui flussi finanziari in entrata e in uscita dai conti correnti delle imprese.
  • Riduzione dell'evasione fiscale, grazie alla maggiore tracciabilità dei flussi finanziari e alla semplificazione del sistema.
  • Creazione di "Energia Economica", intesa come la spinta propulsiva verso gli investimenti generata da un sistema fiscale più certo, semplice ed equo.[18]

Principi Costituzionali

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Principio di capacità contributiva

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Secondo l'articolo 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva."[19]. Questo principio viene interpretato alla luce della teoria del reddito liquido, come reddito effettivamente incassato, piuttosto che reddito potenziale o contabile, non ancora incassato.

Una criticità, largamente condivisa dalla dottrina, del sistema fiscale basato sulla competenza economica è che richiede il pagamento di imposte su redditi non ancora percepiti, creando situazioni in cui il contribuente deve ricorrere a prestiti bancari o debiti per pagare le tasse.[20] Questo approccio può rivelarsi particolarmente oneroso nei periodi di crisi economica, soprattutto per le imprese più piccole o per quelle con flussi di cassa irregolari.[21]

Questa teoria, basandosi sul “principio di cassa”, consentirebbe a un’impresa o a un contribuente di pagare le imposte solo quando dispone effettivamente delle risorse per farlo, limitando il prelievo fiscale ai redditi incassati[22]. In questo modello, la capacità contributiva viene interpretata come “effettiva e attuale”, ossia basata su un parametro oggettivo e verificabile come la liquidità disponibile al momento dell’imposizione [23]. Un sistema fiscale basato sulla tassazione del reddito effettivamente incassato è progettato per semplificare il processo di calcolo delle imposte, riducendo le controversie legate a stime e valutazioni economiche indirette[24] . Questo modello viene considerato coerente con il principio costituzionale di uguaglianza, poiché limita l’imposizione fiscale su disponibilità economiche future o incerte, adattandosi maggiormente alle fluttuazioni economiche cui possono essere soggetti i contribuenti[25].

Principio di progressività

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L'articolo 53, comma 2°, della Costituzione stabilisce che "il sistema tributario è informato a criteri di progressività".[26] Secondo l'impostazione basata sulla liquidità del reddito, la progressività si adatta alla cosiddetta “capacità contributiva liquida” del soggetto, tenendo conto della stabilità e del contributo produttivo del reddito [27]. La progressività viene qui modulata attraverso una “doppia proporzione”: i redditi considerati produttivi per lo sviluppo economico e sociale sono soggetti a tassazione proporzionale, mentre i redditi con minore impatto produttivo sono tassati progressivamente[28]. Questo approccio parte dal presupposto che una tassazione proporzionale possa incentivare le attività economiche produttive, mentre la progressività si adatta meglio ai redditi che non contribuiscono direttamente alla crescita economica.

Nel modello del Reddito Liquido, anche la variabile "tempo" ha un ruolo nella progressività: i redditi temporanei o precari, come i lavori occasionali, vengono tassati in modo proporzionale, mentre quelli stabili o di lungo periodo, come gli investimenti, sono tassati progressivamente[29]. Questa differenziazione pone come proprio obiettivo l'armonizzare la tassazione alla natura del reddito, allineando il sistema tributario alle disposizioni costituzionali e promuovendo la “capacità contributiva liquida” come base per semplificare il sistema fiscale.

Principi di legalità e trasparenza

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Il principio di legalità in ambito fiscale, sancito dall’articolo 23 della Costituzione italiana, prevede che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"[30]. In merito a ciò, la teoria introduce un “modello logico-normativo” fondato su basi matematiche precise e trasparenti, descritto come “Gius-Matematica[31], che utilizza criteri oggettivi per stabilire l’imponibile, riducendo le discrepanze interpretative. Questo sistema si differenzia dall’uso dei “valori etici”, per loro natura incerti e variabili [32] [33] , e punta a migliorare la certezza del diritto attraverso norme chiare e ben definite[34][35].

Il modello del Reddito Liquido include anche una struttura normativa che si presta alla digitalizzazione e all’automazione, con l'uso di parametri chiari compatibili con i software gestionali, con l’obiettivo di ridurre errori amministrativi e facilitare la gestione tributaria[36].

Principi di uguaglianza ed equità

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L'articolo 3 della Costituzione italiana stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge" [37], un principio che trova applicazione anche nella normativa tributaria. In un sistema basato sui flussi di cassa, la compensazione delle perdite e degli utili su più periodi rappresenta una necessità per garantire continuità e stabilità nell'imposizione fiscale[38]

Tuttavia, un'impostazione di questo tipo potrebbe generare differenze di trattamento tra aziende con flussi di cassa costanti e quelle con redditi stagionali, come le imprese agricole o turistiche, oppure quelle con ingenti investimenti iniziali[39].

Applicazione teorica

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I principi del 'reddito liquido' e la BWT

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Per meglio comprendere le applicazioni del sistema proposto, occorre approfondire i meccanismi di funzionamento del “Reddito Liquido”, per cui i soggetti determinerebbero il loro reddito tassabile attraverso l’analisi delle entrate e delle uscite registrate nel loro conto corrente qualificato (es. una fattura diventa rilevante a fini fiscali non alla data di emissione ma alla data di incasso).

In sostanza, l’imposizione fiscale è legata all’effettività degli incassi e anche le spese sono deducibili nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento (eliminando i processi di ammortamento). Tra i sistemi di prelievo fiscale, si propone l’implementazione del sistema di sostituzione d’imposta Business Withholding Tax (BWT). Con BWT si intende una ritenuta applicata su ogni transazione tra "conti qualificati", con l'obbligo per la banca di trattenere l’imposta e rivalersi sul titolare del conto.

La BWT opera diversamente per le transazioni nazionali (con ritenuta variabile a seconda del margine lordo del settore), per le transazioni bancarie (che sono assoggettate a ritenuta ridotta per incentivare la limitazione del contante) e per le transazioni con i consumatori finali (per le quali la ritenuta è applicata direttamente dalla società emittente in caso di utilizzo di carta di credito, mente in caso di contante, si applica un’"autoritenuta" sulle somme depositate successivamente). In sintesi, come si è anticipato, il "reddito liquido" e la BWT rappresentano una proposta radicale per ridurre le criticità e le distorsioni del sistema fiscale tradizionale, collegando la tassazione a effettivi flussi finanziari e favorendo una gestione più sostenibile della liquidità per le imprese. Il metodo proposto pare assicurare una maggiore semplicità ai controlli fiscali, che potrebbero essere incentrati sulle risultanze bancarie, con tempi e costi minori e minore rischio di contenzioso. Infine, mentre le imprese avrebbero il vantaggio di esser sottoposte a minore pressione fiscale e di poter gestire più agevolmente la liquidità e subirebbero l’imposizione solo sugli effettivi guadagni, lo Stato avrebbe comunque un flusso di entrate costante attraverso la BWT. [40] [41]

Le applicazioni del sistema del 'reddito liquido': pro e contro

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Attraverso l’esame di alcuni esempi applicativi, si cercheranno di illustrare i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo di questo metodo innovativo, sia in linea generale sia distinguendo le diverse prospettive dell’individuo, dell’impresa e dello Stato. Il Reddito Liquido e la BWT rappresentano un modello innovativo che potrebbe alleggerire il carico fiscale per individui e imprese, legandolo direttamente alle risorse disponibili[42]. In linea generale, i vantaggi applicativi della teoria in esame derivano principalmente dal fatto che l’imposizione sia correlata agli incassi effettivi e che consistano nella flessibilità fiscale, nella semplificazione della contabilità, nell’incentivo agli investimenti (immediatamente deducibili) e nella maggiore equità fiscale. Tuttavia, il sistema presenta criticità significative legate alla stabilità del gettito fiscale e al rischio di evasione o elusione. Per garantirne l’efficacia, sarebbe necessaria un'infrastruttura di controllo ben strutturata e incentivi per ridurre l’uso del contante, oltre a una gestione attenta dei flussi fiscali da parte dello Stato.

Applicazione in uno stato

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Consideriamo ora l’impatto del metodo del Reddito Liquido nella prospettiva statale, in relazione alle entrate fiscali e alla gestione dei contribuenti. Anche in questa prospettiva, il metodo in esame può portare a importanti vantaggi: la tassazione sarebbe proporzionata alla disponibilità economica effettiva di privati e imprese, che percepirebbero l’imposizione fiscale in modo più positivo; il BWT assicurerebbe la trattenuta fiscale immediata; il sistema si baserebbe solo su transazioni di cassa e flussi fiscali, rendendo i controlli più semplici e arginando l’evasione fiscale; nei periodi di crisi, questo metodo ridurrebbe la pressione fiscale sulle imprese in difficoltà, favorendo la ripresa; con la deducibilità degli investimenti integrale al momento della spesa, le imprese sarebbero spinte a aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, con una crescita economica generale. Per contro, possono rilevarsi anche svantaggi a carico dello Stato, tra i quali si possono segnalare le oscillazioni del gettito fiscale e il rischio di evasione attraverso l’uso del contante, il ricorso a sistemi di negoziazione non bancaria o il trasferimento di fondi all’estero. L’adozione di un metodo di imposizione completamente rivoluzionato richiede tempi di adeguamento e costi importanti sicché una scelta politica di questo genere sarebbe condizionata anche dagli elevati costi di transizione e di riforma del sistema fiscale. Infine, il passaggio a un sistema basato sul Reddito Liquido sarebbe fortemente legato a sistemi di gestione centralizzata e a una forte cooperazione con gli istituti bancari e renderebbe indispensabile una rigorosa regolamentazione per prevenire frodi e garantire la corretta trascrizione e custodia dei dati.[43] [44]

Applicazione ad un individuo

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Si può inoltre ipotizzare ad esempio di applicare questo modello ad un libero professionista con un reddito di 100 000 euro annui. Nel modello attuale se il soggetto entro fine anno ricevesse esclusivamente pagamenti per 50 000 euro dovrebbe comunque pagare imposte relative al reddito totale. Il vantaggio dell’applicazione del “Reddito liquido” sarebbe in primis la minore pressione fiscale nei confronti del soggetto che vedrebbe tassate solo le sue liquidità e non ancora i pagamenti non ricevuti. In aggiunta la tassazione del flussi oltre a far diminuire la pressione fiscale permetterebbe di far diminuire i rischi derivanti dall’insolvenza: i compensi tardivi o non garantiti infatti non sarebbero oggetto di imposizione fiscale. L’applicazione di questo modello apre però a tre problematicità: una di carattere economico generale e due più specifiche relative all’ambito fiscale. In primo luogo, la tassazione dei flussi in caso di crisi di liquidità a livello nazionale determina una grande diminuzione del gettito fiscale per lo Stato. Invece per quanto riguarda solo la disciplina fiscale vi sono rischi relativi al controllo dei flussi e alle possibilità di elusione. Nel primo caso infatti risulta difficile ipotizzare un controllo esteso funzionale per i liberi professionisti o i soggetti che non abbiano solo transazioni monitorabili digitalmente. Per la seconda fattispecie invece si denota come il posticipo dei pagamenti porterebbe a minimizzare il carico fiscale annuale. Ovviamente il flusso verrebbe egualmente tassato quindi la minimizzazione del carico sarebbe temporanea e l’anno successivo sarebbe comunque imponibile.[45]

Applicazione a un'impresa

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Si procede all’esame dei vantaggi e degli svantaggi dell’applicazione del metodo del "Reddito Liquido" e del BWT alla tassazione delle imprese, considerando il caso di una società a responsabilità limitata di medie dimensioni, avente ad oggetto l’attività di produzione e commercio all’ingrosso e al dettaglio, la s.r.l. Beta. Con il tradizionale sistema di imposizione, la S.r.l. Beta utilizza un sistema contabile basato sul principio di competenza. Conseguentemente, i redditi registrati sono tassati, anche se non sono incassati. Ipotizzando ricavi per 1 milione di euro (di cui solo 700.000 euro incassati nell’anno fiscale) e 500.000 euro di costi (di cui solo 400.000 euro nel medesimo anno fiscale), Beta S.r.l. paga imposte su un reddito di 500.000 euro, indipendentemente dall’aver incassato solo il 70%. Applicando invece il sistema del reddito liquido, Beta S.r.l. sarebbe tassata solo sul reddito effettivamente incassato e sui costi effettivamente pagati. Quindi, nell’esempio riportato, il reddito tassabile sarebbe costituito solo dagli incassi effettivi (700.000 euro), da cui andrebbero dedotti i costi effettivamente pagati nell’anno fiscale (400.000 euro). In conclusione il reddito liquido tassabile è di €.300.000, con un’evidente riduzione della base imponibile da 500.000 euro a 300.000 euro. Applicando inoltre il BWT, ogni tassazione tra conti qualificati sarebbe tassata a titolo di ritenuta sia sui pagamenti di Beta S.r.l. ai fornitori, sia sui pagamenti dei clienti alla stessa Beta s.r.l. Le somme trattenute dagli istituti di credito a titolo di ritenuta si accumulano come acconto imposte. Riepilogando, anche dall’esempio considerato è evidente che l’applicazione del reddito liquido e del sistema BWT potrebbe offrire vantaggi concreti alle imprese. Le imprese infatti potrebbero avere vantaggi in termini di migliore gestione della liquidità ed essere incentivate agli investimenti (che sarebbero integralmente deducibili al momento del pagamento, senza ammortamenti). Inoltre la loro gestione contabile e fiscale sarebbe semplificata in quanto si baserebbe unicamente sui movimenti bancari. Per contro, lo strumento del BWT applicato a ogni transazione aumenta il costo di ciascun pagamento e incasso, riducendo nell’immediato il saldo bancario (ovvero la liquidità immediata). Le banche potrebbero basare i criteri di affidamento delle imprese anche sulla liquidità immediata, ragion per cui le imprese con minore liquidità immediata potrebbero avere più difficoltà a ricevere finanziamenti bancari. Dal punto di vista dello Stato, il metodo del reddito liquido e del BWT si rivela positivo per chiarezza di applicazione, con conseguente maggiore facilità, rapidità ed efficacia dei controlli fiscali (che sarebbero basati solo sulle movimentazioni bancarie). Inoltre consente un flusso di entrate più stabile grazie alle ritenute sulle transazioni bancarie (BWT), senza dover attendere le dichiarazioni annuali. Per contro, sempre con riferimento alla prospettiva dello Stato, il flusso potrebbe essere irregolare per quei settori in cui le entrate sono discontinue (es. imprese stagionali). Il rischio di evasione fiscale non è del tutto eliminabile in quanto il meccanismo del BWT potrebbe incentivare le transazioni in contanti o internazionali, difficili da monitorare.[46][47]

Note

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  1. ^ M. Versiglioni, “Il ‘reddito liquido’: lineamenti, argomenti ed esperimenti”, Rivista di Dritto Tributario, Fasc. 6-2014, p. 748
  2. ^ “Il “reddito liquido”: lineamenti, argomenti ed esperimenti” di M. Versiglioni in Rivista di Diritto Tributario, Vol. XXIV, 2014
  3. ^ Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logicodell’Imposta
  4. ^ "Liquid Income Taxation" di M. Versiglioni in Bulletin for International Taxation, n. 5, Vol. 78, 2024, p. 9
  5. ^ Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logicodell’Imposta
  6. ^ VERSIGLIONI M., La tassazione a partire dal ‘reddito liquido’, in Il Sole-24ore del 26 marzo 2015
  7. ^ M. Versiglioni, ''Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti.'' Rivista di diritto tributario (2014) pag. 749
  8. ^ M. Versiglioni, ''Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti.'' Rivista di diritto tributario (2014) pag. 749
  9. ^ M. Versiglioni, ''Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti.'' Rivista di diritto tributario (2014) pag. 747
  10. ^ M. Versiglioni, ''Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti.'' Rivista di diritto tributario (2014) pagg. 743-746
  11. ^ M. Versiglioni, ''Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti.'' Rivista di diritto tributario (2014) pag. 759
  12. ^ Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logico dell’Imposta § 4.4
  13. ^ M. Versiglioni, ''Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti.'' Rivista di diritto tributario (2014) pag. 741
  14. ^ Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logico dell’ Imposta § 2
  15. ^ M. Versiglioni, ''Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti.'' Rivista di diritto tributario (2014) pag. 759
  16. ^ VERSIGLIONI M., La tassazione a partire dal ‘reddito liquido’, in Il Sole-24ore del 26 marzo 2015
  17. ^ M. Versiglioni, "Il ‘reddito liquido' come attuale indice di effettiva capacità contributiva”, Innovazione e Diritto, Pubblicazione 2-2014, Articolo 4
  18. ^ Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logico dell’Imposta § 4.2
  19. ^ A. Contrino e altri, "Fondamenti di diritto tributario", pag. 13
  20. ^ M. Versiglioni, "Il ‘reddito liquido' come attuale indice di effettiva capacità contributiva'”, pag. 143.
  21. ^ M. Versiglioni, “Il ‘reddito liquido' come attuale indice di effettiva capacità contributiva”, pag. 147.
  22. ^ R. Lupi e M. Versiglioni, “Il ‘reddito liquido’ e l relativizzazione del principio di competenza
  23. ^ R. Lupi e M. Versiglioni, “Il ‘reddito liquido’ e l relativizzazione del principio di competenza”,
  24. ^ R. Lupi e M. Versiglioni, “Il ‘reddito liquido’ e l relativizzazione del principio di competenza”,
  25. ^ R. Lupi e M. Versiglioni, “Il ‘reddito liquido’ e l relativizzazione del principio di competenza”,
  26. ^ A. Contrino e altri, "Fondamenti di diritto tributario", pag. 21
  27. ^ M.Versiglioni, Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logicodell’Imposta
  28. ^ M.Versiglioni, Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logicodell’Imposta pag. 15
  29. ^ M.Versiglioni, Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logicodell’Imposta pag. 15 e 16
  30. ^ A. Contrino e altri, "Fondamenti di diritto tributario", pag. 11
  31. ^ M.Versiglioni, Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logicodell’Imposta pag. 18
  32. ^ M.Versiglioni, Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti, pag. 742 e 743
  33. ^ [...]il significato particolare che si intende qui attribuire all'aggettivo 'etico' è quello riferibile ai testi giuridici i cui significati e la cui portata mutano con il mutare del contesto, sociale e/o economico, nel quale sono osservati e attuati, M. Versiglioni, "'Logiche', 'regole' e 'principi' del 'ragionamento giuridico tributario' (tra "autorità" e "consenso") "
  34. ^ R. Lupi e M. Versiglioni, “Il ‘reddito liquido’ e l relativizzazione del principio di competenza”,
  35. ^ "Ciò, in contrapposizione ai testi giuridici 'scientifici', i cui significati sono invece tendenzialmente stabili nel tempo e, dunque, meno sensibili ai mutamenti dei contesti di riferimento perché consegnati dalla natura o da principi scientifici assai risalenti nel tempo o da convenzioni comunque accettate o comunque correlati ad evidenze non controvertibili", M. Versiglioni, "'Logiche', 'regole' e 'principi' del 'ragionamento giuridico tributario' (tra "autorità" e "consenso") "
  36. ^ M.Versiglioni, Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logicodell’Imposta pag. 19 e 20
  37. ^ Bin e Pitruzzella, "Diritto costituzionale", pag. 515
  38. ^ "Restano i correttivi contro gli inconvenienti tributari connessi alla discontinuità dei risultati reddituali, ossia alla possibilità che agli utili si alternino perdite di periodo. In questo caso il meccanismo dei riporti delle perdite dovrebbe essere esteso, e strutturato in modo da assicurare una perequazione tributaria tra periodi di imposta analoga a quella oggi raggiunta col principio di competenza. Un’eventuale applicazione del principio del ‘reddito liquido’ alle persone fisiche comporterebbe, oltre che ai correttivi contro l’alternarsi di periodi di utili e perdite, anche la necessità di attenuazioni della progressività delle aliquote, R. Lupi e M. Versiglioni, 'Il ‘reddito liquido’ e l relativizzazione del principio di competenza "
  39. ^ "Raffaello Lupi ritiene dubbiosi e/o necessitanti di correttivi. Così, il rischio di effetti anticiclici, in specie laddove il concetto del ‘reddito liquido’ fosse applicato in settori (si pensi a quello dell’acciaio) che richiedono ingenti investimenti iniziali; così anche, la possibile rapida discontinuità di risultati redditualmente positivi;", R. Lupi e M. Versiglioni, 'Il ‘reddito liquido’ e l relativizzazione del principio di competenza,
  40. ^ M.Versiglioni, Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti, pag. 753-755
  41. ^ Il ‘Sistema di Tassazione del Reddito Liquido’ (Liquid Income Taxation System - ‘LITS’) Milano, 17 novembre 2015
  42. ^ Il ‘Sistema di Tassazione del Reddito Liquido’ (Liquid Income Taxation System - ‘LITS’) Milano, 17 novembre 2015
  43. ^ https://www.taxnews.it/Article/Archive/index_html?ida=640&idn=37&idi=-1&idu=-1
  44. ^ M.Versiglioni, Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti
  45. ^ Il ‘Sistema di Tassazione del Reddito Liquido’ (Liquid Income Taxation System - ‘LITS’) Milano, 17 novembre 2015
  46. ^ R. Lupi e M. Versiglioni, “Il ‘reddito liquido’ e l relativizzazione del principio di competenza
  47. ^ M.Versiglioni, Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti

Bibliografia

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  • A. Contrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A Marcheselli, E. Marello, G. Marini, S.M. Messina, M Trivellin, "Fondamenti di diritto tributario", CEDAM, 2022, ISBN:978-8813380748
  • M. Versiglioni, "Il ‘reddito liquido' come attuale indice di effettiva capacità contributiva”, InnovazioneeDiritto, Pubblicazione 2-2014, Articolo 4
  • R. Lupi e M. Versiglioni, “Il ‘reddito liquido’ e l relativizzazione del principio di competenza”, Dialoghi di diritto tributario, 2016
  • M. Versiglioni, Reddito liquido e imposta liquida. Riforma fiscale e modello logico dell’imposta, Rivista di Diritto Tributario, Aprile 2021
  • M. Versiglioni, Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti, Rivista di Diritto Tributario, Giugno 2014
  • M. Versiglioni, "Logiche', 'regole' e 'principi' del 'ragionamento giuridico tributario'" (tra "autorità" e "consenso"), in AA.VV., Autorità e consenso nel diritto tributario, S. La Rosa, Milano, 2007
  • M. Versiglioni, "Liquid Income Taxation", Bulletin for International Taxation, n. 5, Vol. 78, 2024
  • M. Versiglioni, Il ‘Sistema di Tassazione del Reddito Liquido’ (Liquid Income Taxation System - ‘LITS’) Milano, 17 novembre 2015
  • R. Bin, G. Pitruzzella, "Diritto costituzionale", Giappichelli Editore, 2020, ISBN: 9788892136175

Collegamenti esterni

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periodici italiani di economia, scienze sociali e storia